Emendamento per favorire l’accesso a Internet
Su richiesta di Eleonora Cimbro, ed in collaborazione con il Prof. Giulio Destri dell’Università di Parma, ho scritto la seguente proposta di emendamento all’art. 10 del “Decreto del Fare” al fine di favorire la diffusione dell’accesso a Internet.
Naturalmente dovrà passare, al pari degli altri, dalle valutazioni della Commissione e poi dal voto ma l’auspicio è che si riescano a superare i lacci che ancora frenano, soprattutto nel nostro Paese, questo straordinario strumento di ripresa, partecipazione e trasparenza.
Oscar Figus
Attuale proposta all’interno del Decreto Legge 21 giugno 2013, n.69
Art. 10
(Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica)
1. L’offerta di accesso ad internet al pubblico e’ libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori. Resta fermo l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilita’ del collegamento (MAC address).
2. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identita’ dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati
personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l’attivita’ commerciale
prevalente del gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2 e’ soppresso;
b) all’articolo 3 il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
“2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e’ abrogato”.
Proposta di Modifica
Premessa
Parte della discussione pubblica, soprattutto tra gli esperti del settore, verte sulla mancanza di chiarezza del testo dell’Art 10 (Liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali di comunicazione alle interfacce della rete pubblica) del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.” nonché su alcune incongruità di tipo tecnico (il Mac Address non è univoco, non esistono identificatori realmente univoci nel senso e con gli scopi intesi dal legislatore)
E’ necessario quindi distinguere con maggior chiarezza i vari attori che contribuiscono al funzionamento delle interfacce della rete pubblica, ed i conseguenti scenari di azione. Gli attori sono:
- operatori di telecomunicazioni (le compagnie che gestiscono le infrastrutture di rete e le interconnessioni) e che forniscono il collegamento verso Internet attraverso varie tecnologie (solo a titolo di esempio, fibra ottica, ADSL su doppino telefonico, Wi-Max e altri standard di comunicazione wireless su distanze dell’ordine dei km, ecc…); tali attori forniscono il collegamento agli altri sotto indicati;
- L’Internet Point, attività commerciale che offre accesso temporaneo a Internet a pagamento e ne fa la sua attività prevalente, sia attraverso l’uso di propri terminali (ad esempio, PC fissi), sia attraverso la connessione di terminali di proprietà dei clienti (ad esempio, PC portatili, tablet, smartphone, ecc…), connessi tramite cavo o tecnologie senza fili;
- Altri attori che offrono accesso a Internet, gratuitamente o a pagamento, come forma di servizio aggiuntivo ma non come attività prevalente (ad esempio, Bar, Hotel, stazioni e luoghi di attesa entro aeroporti, porti, bus terminal o altro).
Se l’obiettivo è rendere l’accesso a Internet il più aperto possibile, riconoscendo alla rete il ruolo essenziale che ha nella crescita economica, nell’accesso alle informazioni e nel superamento delle differenze, allora è necessario permetterne l’accesso diffuso anche con la riduzione degli adempimenti necessari.
Va inoltre superata l’impossibilità di fornitura di accesso a Internet da parte della Pubblica Amministrazione (come indicato dal Decreto Legilslativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, art.6 “Misure di garanzia”) ma in contrasto con l’Art. 5 comma 1c dello stesso DL 259/2003.
Questo al fine di permettere alla PA di dotarsi di punti di accesso nei luoghi pubblici accessibili liberamente con i dispositivi oggi diffusi.
Ritengo invece corretto non aver indicato WiFi, in quanto è uno solo una delle tecnologie di connettività wireless possibili, né specificare, specificatamente, le sole tecnologie wireless perché in determinate condizioni non adatte (ad esempio in certe sezioni degli ospedali, o in ambienti dove sono presenti disturbi elettrici) ma sostituibili da tecnologie wired.
Per ciò che riguarda la discussione sulle responsabilità del fornitore di accesso (in caso di uso illecito a qualsiasi titolo della connessione a Internet) sembrano non esistere ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.” Art. 14 “Responsabilità nell’attivita’ di semplice trasporto – Mere conduit-“ che afferma:
- 1. Nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e’ responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni ne’ modifichi le informazioni trasmesse.
Diverso discorso è invece quello relativo alla responsabilità di “Hosting Providers” e di “Service Providers” sui contenuti dei loro server anche se messi a disposizione di terzi, che però non sono contemplati in questo articolo che parla esclusivamente di accesso a Internet.
In ragione di ciò si propongono i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
L’art 10 comma 1 viene sostituito integralmente dal seguente:
- L’offerta di accesso ad Internet al pubblico, in qualsiasi modalità e con qualsiasi tecnologia si attui, sia via cavo sia wireless, e’ libera e non richiede la identificazione personale degli utilizzatori.
Resta fermo l’obbligo del gestore di connettività – l’operatore di telecomunicazioni – di garantire la tracciabilita’ del collegamento a livello di sessione.
Motivazione:
Viene rafforzato il concetto che l’articolo fa riferimento a qualsiasi tecnologia di accesso, via cavo (ethernet, fibra ottica, linea elettrica, wifi, wimax, 3G/4G o altro) e quindi coinvolge sia il fornitore di libero accesso la cui attività non costituisca attività commerciale prevalente, sia l’Internet Point (la cui attività di accesso potrebbe essere l’attività prevalente), sia l’operatore di telefonia che non sono più obbligati all’identificazione fisica dell’utente attraverso il documento di identità.
Viene rimosso il riferimento al Mac Address che pur essendo tipicamente assegnato dal produttore della scheda può essere modificato comunque facilmente, non rappresentando quindi un identificatore univoco della scheda stessa.
Viene definito il gestore di connettività cioè l’operatore di telecomunicazioni, come unico soggetto che ha l’obbligo di garantire la tracciabilità delle sessioni di collegamento.
Nell’Art. 10 comma 2 viene tolta la dicitura “commerciale” diventando:
- La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identita’ dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l’attivita’ prevalente del gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
Motivazione:
Il concetto può applicarsi anche alla Pubblica Amministrazione (uffici pubblici, sedi comunali, sedi di quartiere, centri di aggregazione – vedi emendamento 2) o ad Associazioni e Comitati di cittadini (campi sportivi in gestione, altri spazi condivisi anche di proprietà pubblica in sussidiarietà alla PA)
Emendamento 2
All’articolo 10 viene aggiunto un nuovo comma:
4. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, in coerenza con l’art.5.1/c dello stesso DL, sono apportate le seguenti modificazioni:
L’art.6 “Misure di garanzia” comma 1 è sostituito dal seguente:
- Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societa’ controllate o collegate.
Possono altresì fornire servizi di accesso a Internet al pubblico, in qualsiasi modalità e con qualsiasi tecnologia si attui, sia via cavo che wireless, all’interno di spazi pubblici di competenza dei rispettivi enti.
Motivazione:
Per chiarezza. Viene permesso – contrariamente alla definizione precedente – agli enti pubblici la possibilità di fornire accesso Internet anche direttamente all’interno di uffici pubblici, sedi comunali, sedi di quartiere, centri di aggregazione ecc.